Statuti del Comune di Figline, 1408

Rubriche sulle mura e la loro sorveglianza

 

Della pena di chi fallasse guardie o opere comandate. [Rubrica] LVII.

Statuto et ordinato è che tutti et ciaschuni coloro allibrati del comune di Fighine et ogni altro che colla sua famigla habitasse nel detto comune, overo lavori et arte facesse nel castello di Fighine o nella sua corte, i quali sieno recati ad guardia, debbano ogni factione personale fare quando per parte del detto podestà fusse loro imposto overo comandato. Et, quale fallasse la guardia di dì, sia condemnato in soldi dieci florenorum parvorum. Et quale non andasse al lavorìo, o opera che gli fuse comandata, o non mettesse sofficiente scambio, in soldi venti florenorum pervorum sia condemnato per ciaschuno et ogni volta.

Viene stabilito per legge che tutti coloro che sono registrati come cittadini e contribuenti di Figline, e chiunque altro abiti o lavori nel castello di Figline o nei dintorni, quando svolga il suo turno di guardia, sia tenuto a fare ciò che il podestà gli richiede. Chi non si presentasse al suo turno di guardia di giorno paghi un'ammenda di 10 fiorini piccioli. Chi non si presentasse al suo turno di lavoro per la manutenzione della fortezza, e non mandasse un sostituto, sia condannato ad un'ammenda di 20 fiorini piccioli.

 

Che si possa andare a far la guardia sano e salvo. [Rubrica] LXXVII.

Statuto et ordinato è che ogni huomo del comune di Fighine possa andare alla guardia et tornare a casa sano et salvo et che per debito non gli possa essere detto niente né per niuno rectore possa essere convenuto.

Si stabilisce per legge che tutti coloro che devono svolgere il loro turno di guardia siano liberi, per quel giorno, da qualsiasi procedimento giudiziario per debiti e nessun giudice lo possa citare per quel giorno.

 

Che il podestà non possa comandare alcuno chi si levi da la guardia, e de chi se ne levasse. [Rubrica] CXVIIII.

Statuto et ordinato è chi el podestà del comune de Fighine che per tempo sarà, e suo notaio o soa famigla, non possano né debano per alcuno modo levare o far levare, o comandare ad alcuno chi si levi o vada in alcuna parte, quando farà la guardia del comune o divesse guardare di dè o di nocte, soto pena al podestà o notaio o sua famigla chi lo facesse levare da la guardia a lor petitione soldi XL florenorum parvorum; et a quelo tale chi se levasse XX florenorum parvorum per ciaschuno e ciaschuna volta. E ciaschuno ni possa essere accusatore et abia la quarta parte de la condemnagione. Item, che niuno famiglo di podestà che serano per lo tempo possa né deba tòre alcuno scambio di guardie, nì guardare per alcuno, soto pena per ogniuno et per ugni volta al decto podestà soldi quaranta florenorum parvorum; et ch'il metesse soldi XX florenorum parvorum. Et ugni persona ne possa essere accusatore et abia et aver dibia la quarta parte de la deta condemnagione; er questo s'intenda per la sua famiglia et per messi del decto comune.

Nessuno dei figlinesi incaricati del turno di guardia può essere distolto dal proprio incarico, per nessuna ragione. Il figlinese incaricato del turno di guardia sulle mura non può essere nemmeno sostituito a pagamento dagli armigeri del podestà. In sostanza tutti, ricchi e poveri, devono partecipare al loro turno di guardia.

 

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