|
Statuti del Comune di Figline, 1408
Rubriche sulle mura e la loro sorveglianza
Della pena di chi fallasse guardie o opere
comandate. [Rubrica] LVII.
Statuto et ordinato è che
tutti et ciaschuni coloro allibrati del comune di Fighine et ogni altro che
colla sua famigla habitasse nel detto comune, overo lavori et arte facesse nel
castello di Fighine o nella sua corte, i quali sieno recati ad guardia, debbano
ogni factione personale fare quando per parte del detto podestà fusse loro
imposto overo comandato. Et, quale fallasse la guardia di dì, sia condemnato in
soldi dieci florenorum parvorum. Et quale non andasse al lavorìo, o opera che
gli fuse comandata, o non mettesse sofficiente scambio, in soldi venti
florenorum pervorum sia condemnato per ciaschuno et ogni volta.
Viene stabilito per legge che tutti coloro che sono registrati come cittadini
e contribuenti di Figline, e chiunque altro abiti o lavori nel castello di
Figline o nei dintorni, quando svolga il suo turno di guardia, sia tenuto a fare
ciò che il podestà gli richiede. Chi non si presentasse al suo turno di
guardia di giorno paghi un'ammenda di 10 fiorini piccioli. Chi non si
presentasse al suo turno di lavoro per la manutenzione della fortezza, e non
mandasse un sostituto, sia condannato ad un'ammenda di 20 fiorini piccioli.
Che si possa andare a far la guardia sano e salvo.
[Rubrica] LXXVII.
Statuto et ordinato è che
ogni huomo del comune di Fighine possa andare alla guardia et tornare a casa
sano et salvo et che per debito non gli possa essere detto niente né per niuno
rectore possa essere convenuto.
Si stabilisce per legge che tutti coloro che devono svolgere il loro turno di
guardia siano liberi, per quel giorno, da qualsiasi procedimento giudiziario per
debiti e nessun giudice lo possa citare per quel giorno.
Che il podestà non possa comandare alcuno chi si
levi da la guardia, e de chi se ne levasse. [Rubrica] CXVIIII.
Statuto et ordinato è chi
el podestà del comune de Fighine che per tempo sarà, e suo notaio o soa
famigla, non possano né debano per alcuno modo levare o far levare, o comandare
ad alcuno chi si levi o vada in alcuna parte, quando farà la guardia del comune
o divesse guardare di dè o di nocte, soto pena al podestà o notaio o sua
famigla chi lo facesse levare da la guardia a lor petitione soldi XL florenorum
parvorum; et a quelo tale chi se levasse XX florenorum parvorum per ciaschuno e
ciaschuna volta. E ciaschuno ni possa essere accusatore et abia la quarta parte
de la condemnagione. Item, che niuno famiglo di podestà che serano per lo tempo
possa né deba tòre alcuno scambio di guardie, nì guardare per alcuno, soto
pena per ogniuno et per ugni volta al decto podestà soldi quaranta florenorum
parvorum; et ch'il metesse soldi XX florenorum parvorum. Et ugni persona ne
possa essere accusatore et abia et aver dibia la quarta parte de la deta
condemnagione; er questo s'intenda per la sua famiglia et per messi del decto
comune.
Nessuno dei figlinesi incaricati del turno di guardia può essere distolto
dal proprio incarico, per nessuna ragione. Il figlinese incaricato del turno di
guardia sulle mura non può essere nemmeno sostituito a pagamento dagli armigeri
del podestà. In sostanza tutti, ricchi e poveri, devono partecipare al loro
turno di guardia.
|